Approfondimento

Il registro dei controlli: responsabilità, aggiornamento e disponibilità

Il registro deve rendere leggibili controlli e interventi e restare aggiornato e disponibile secondo gli obblighi applicabili.

L'Allegato I del decreto richiama l'annotazione delle attività e la disponibilità del registro per i controlli.

Fatti verificati

  • L'Allegato I richiede che i controlli periodici e gli interventi siano annotati.
  • Il registro deve essere mantenuto aggiornato e disponibile agli organi di controllo secondo le modalità applicabili all'attività.

Lettura editoriale

  • Una registrazione ordinata rende più facile ricostruire cosa è stato controllato, da chi e con quale esito.
  • Il registro non sostituisce l'esecuzione corretta dell'intervento né una valutazione tecnica indipendente.

Suggerimenti operativi

  • Definire un formato unico e un responsabile della conservazione.
  • Annotare esito, data, operatore, anomalie e azioni successive.
  • Verificare periodicamente che il registro sia effettivamente reperibile.

Contenuto informativo: non sostituisce testi ufficiali, valutazioni professionali o indicazioni delle autorità competenti.

Fonte: Decreto del Ministro dell'Interno 1 settembre 2021 - Allegato I

Consultare l'allegato nella versione ufficiale e vigente.