L'Allegato I del decreto richiama l'annotazione delle attività e la disponibilità del registro per i controlli.
Fatti verificati
- L'Allegato I richiede che i controlli periodici e gli interventi siano annotati.
- Il registro deve essere mantenuto aggiornato e disponibile agli organi di controllo secondo le modalità applicabili all'attività.
Lettura editoriale
- Una registrazione ordinata rende più facile ricostruire cosa è stato controllato, da chi e con quale esito.
- Il registro non sostituisce l'esecuzione corretta dell'intervento né una valutazione tecnica indipendente.
Suggerimenti operativi
- Definire un formato unico e un responsabile della conservazione.
- Annotare esito, data, operatore, anomalie e azioni successive.
- Verificare periodicamente che il registro sia effettivamente reperibile.
Contenuto informativo: non sostituisce testi ufficiali, valutazioni professionali o indicazioni delle autorità competenti.
Fonte: Decreto del Ministro dell'Interno 1 settembre 2021 - Allegato I
Consultare l'allegato nella versione ufficiale e vigente.